
La detrazione delle spese che vengono sostenute per l’acquisto dei farmaci e dei medicinali è consentita anche nel caso in cui esse riguardino altri familiari, purché fiscalmente a carico. Non solo: la detrazione è ammessa perfino nell’interesse di familiari che non sono a carico se riguarda spese sanitarie che sono state affrontate per malattie che permettono di usufruire del ticket sanitario. Entrando nello specifico, l’agevolazione a disposizione dei contribuenti corrisponde al 19% della spesa complessiva, ma è prevista una franchigia di 129 euro e 11 centesimi. Ovviamente, chi fosse interessato a detrarre le spese per l’acquisto dei medicinali, per l’acquisto dei parafarmaci o per il pagamento di prestazioni mediche è tenuto a conservare la fattura, vale a dire il cosiddetto scontrino parlante.
Le spese in questione, come ci spiega la farmacia di Udine Pelizzo, possono essere scaricate dalla dichiarazione dei redditi unicamente nel caso in cui sullo scontrino parlante siano riportati il prezzo del medicinale che è stato comprato, il suo codice alfanumerico, la quantità acquistata e la natura del farmaco. Lo scontrino fiscale parlante, che deve riportare anche il codice fiscale dell’acquirente contribuente, serve a dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta.
Sullo scontrino può essere riportata la dicitura relativa ai farmaci galenici, che sono quelli che vengono preparati direttamente dal laboratorio della farmacia su prescrizione medica, oppure per i ticket per le prestazioni che sono erogate tramite il Sistema Sanitario Nazionale. Per quel che riguarda i farmaci omeopatici, l’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio del 2010 ha stabilito che ai fini della detrazione si può ritenere soddisfatto il requisito dell’indicazione della natura del bene che è stato comprato sullo scontrino anche se sul documento di spesa si fa riferimento a un prodotto omeopatico. Anche i prodotti fitoterapicirientrano nel novero degli acquisti per i quali può essere concessa la detrazione fiscale, ma a condizione che essi siano indicati come medicinali. Lo sconto di imposta, invece, non è previsto per quelli che sono classificati come parafarmaci, secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 396 del 2008.
Sullo scontrino parlante può essere riportato il codice Aic, vale a dire il codice di autorizzazione per l’immissione in commercio, che viene indicato al posto del nome del farmaco reale per questioni di privacy. Va ricordato, infine, che per il 2018 le detrazioni sono estese anche alle spese effettuate per l’acquisto dei cosiddetti AFMS, e cioè gli alimenti a fini medici speciali, che sono adatti a chi non può seguire una dieta tradizionale.